Art. 71 — Collaborazione con le autorità locali

L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorita' locali cui e' affidata la cura di interessi che concernono cittadini nonche', a condizione di reciprocita', a quelle che curano interessi che concernono loro cittadini in Italia.

Testo vigente dal 13 maggio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art71 · fonte del testo