Art. 38 — Funzioni di polizia giudiziaria

Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorita' giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di reato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti. Egli cura, altresi', che sia assicurata dalle autorita' locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle ad essa consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili italiani, per reati commessi a bordo.

Testo vigente dal 13 maggio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art38 · fonte del testo