Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere e' a lui conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizza la vendita di beni e vi procede, la vendita stessa e' effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni del Ministero degli affari esteri, tenuto anche conto della legislazione locale.

Testo vigente dal 13 maggio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art45 · fonte del testo