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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1949

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1948 al 12 agosto 1949. 70 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Il comma aggiunto dall'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, all'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, e' sostituito, dal seguente: "Gli istituiti indicati al comma precedente non possono applicare alle operazioni di prestito un tasso di interesse superiore al cinque e cinquanta per cento e condizioni accessorie piu' onerose dell'uno per cento dell'importo lordo del prestito".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1949, N. 493

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-21;70~art1 · fonte del testo