Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 1949, n. 493.
Abrogato dal 12 agosto 1949
Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 1949, n. 493.
Abrogato dal 12 agosto 1949
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1948 al 12 agosto 1949. 70 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il comma aggiunto dall'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, all'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, e' sostituito, dal seguente: "Gli istituiti indicati al comma precedente non possono applicare alle operazioni di prestito un tasso di interesse superiore al cinque e cinquanta per cento e condizioni accessorie piu' onerose dell'uno per cento dell'importo lordo del prestito".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1949, N. 493
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-21;70~art1 · fonte del testo
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