Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.

Testo vigente dal 22 gennaio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;7~art3 · fonte del testo