All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, e' aggiunto il seguente comma: "Sono inoltre esenti dalla imposta di consumo di cui al precedente articolo le bucce e le pellicole di cacao impiegate nella fabbricazione di surrogati del caffe', osservate le norme e le condizioni che saranno stabilite, su proposta del Ministro per le finanze, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri".

Testo vigente dal 16 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;691~art2 · fonte del testo