Art. 2
All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, e' aggiunto il seguente comma: "Sono inoltre esenti dalla imposta di consumo di cui al precedente articolo le bucce e le pellicole di cacao impiegate nella fabbricazione di surrogati del caffe', osservate le norme e le condizioni che saranno stabilite, su proposta del Ministro per le finanze, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri".
Testo vigente dal 16 giugno 1948
