Le commissioni di avanzamento sono convocate, ai sensi dell'articolo 14, dal Comandante Generale della Guardia di finanza con propria determinazione ((e, per l'espletamento delle proprie attivita', possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale)). I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il Presidente si pronuncia per ultimo. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2001 al 20 febbraio 2020. 15 parole aggiunte.

Le commissioni di avanzamento sono convocate, ai sensi dell'articolo 14, dal Comandante Generale della Guardia di finanza con propria determinazione aggiunto: e, per l'espletamento delle proprie attivita', possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69~art15 · fonte del testo