Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1948 al 22 dicembre 2008. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La disposizione dell'art. 4 del decreto legislativo predetto e' sostituita dalla seguente: "La rinnovazione dei brevetti per marchi di impresa per i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi i termini stabiliti all'art. 82 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ha effetto dalla scadenza del precedente periodo di validita', a condizione che il deposito della domanda di concessione del brevetto di rinnovazione risulti eseguito entro il 30 giugno 1948".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;689~art2 · fonte del testo
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