A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 maggio 1946, gli assegni familiari dovuti ai giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono corrisposti nella misura stabilita per gli impiegati dalla tabella A-1 allegata al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479. A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 30 settembre 1946, gli assegni familiari corrisposti nella misura di cui al precedente comma sono maggiorati del 50%, limitatamente alle quote per i figli. Il relativo contributo previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 293, e' fissato a far tempo dal 1 gennaio 1947 nella misura del 25% sul limite massimo di L. 6250 mensili di retribuzione. Per effetto della maggiorazione degli assegni familiari per i figli e' dovuto, per il periodo dal 1 ottobre 1946 al 31 dicembre 1946 il contributo del 5% sul limite massimo sopra indicato. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 720, ai fini della modifica della misura del contributo e del limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;687~art1 · fonte del testo