La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali e' modificata nella misura stabilita per gli impiegati dalla tabella A-1 allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1104. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti e' autorizzato a provvedere alle operazioni di conguaglio secondo le disposizioni del precedente comma con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1947. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 720, ai fini della modifica della misura del contributo e del limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione.
Testo vigente dal 14 giugno 1948
