Il secondo comma dell'art. 6 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Per la nomina a cappellano in servizio permanente occorre possedere l'idoneita' al servizio militare incondizionato e non aver superato il 40° anno di eta'. E' titolo di preferenza per tale nomina aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati, oppure negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra o l'aver conseguite altre benemerenze militari. I cappellani militari iscritti nei ruoli ausiliario e di riserva, di cui al seguente art. 22, che abbiano prestato complessivamente almeno cinque anni di servizio d'assistenza spirituale, potranno essere nominati in servizio permanente, purche' non abbiano superato il 45° anno di eta' e sempreche' posseggano il requisito della idoneita' al servizio militare incondizionato".

Testo vigente dal 15 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;677~artunico · fonte del testo