Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1997 al 27 settembre 2022. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alla registrazione degli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), provvede il Ministero della sanita'. Le spese relative alla procedura di registrazione di cui al comma 1 sono a carico del titolare degli stabilimenti secondo tariffe e modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data del presente decreto con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-13;674~art7 · fonte del testo
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