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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 2007 al 27 settembre 2022. 420 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Oltre a quanto stabilito dal comma 2, alle importazioni dei prodotti di cui al presente decreto si applicano le condizioni stabilite per gli scambi. I prodotti di cui agli allegato I e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere importati solo se:

tolto: a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso negli elenchi predisposti in sede comunitaria, salvo quanto previsto dagli allegato I;

tolto: b) provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede comunitaria.

tolto: c) sono accompagnati, ove previsto dagli allegato I e dall'articolo 2, commi 2 e 4, da certificati sanitari conformi ai modelli predisposti in sede comunitaria e firmati da un veterinario ufficiale del Paese speditore o da altra autorita' riconosciuta in sede comunitaria.

tolto: c-bis) preventivamente autorizzati dal Ministero della sanita', in attesa che in sede comunitaria, vengano fissati requisiti specifici, ove trattasi dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, lettere d) ed e). Gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), e i modelli di certificato di cui al comma 2, lettera c), sono pubblicati, a cura del Ministero della sanita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In attesa degli elenchi di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e quelle in materia di certificati di accompagnamento dei prodotti provenienti da Paesi terzi; il Ministero della sanita' informa la Commissione europea, in sede di Comitato veterinario permanente, sulle inadempienze riscontrate nel corso delle ispezioni effettuate nei Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti. In attesa di disposizioni adottate in sede comunitaria, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I destinati a laboratori di sperimentazione nonche' l'importazione, sotto forma di campione commerciale, dei prodotti di cui agli allegato I devono avvenire previa autorizzazione del Ministero della sanita' e alle condizioni in essa specificate. Ai fini dell'importazione:

tolto: a) i prodotti di cui all'allegato I destinati ai laboratori di sperimentazione devono essere accompagnati da documenti la cui natura e il cui contenuto sono stabiliti dal Ministero della sanita';

tolto: b) la singola partita dei prodotti di cui agli allegato I sotto forma di campione commerciale deve essere accompagnata dall'autorizzazione. Se la partita di campioni commerciali e' destinata ad altro Stato membro, si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, previo accertamento che essa sia accompagnata dall'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro destinatario che e' responsabile del fatto che la partita soddisfi le condizioni previste dall'autorizzazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-13;674~art5 · fonte del testo