Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1997 al 27 settembre 2022. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale che effettui scambi o importazioni non osservando le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 2 e 5; 3; 5, commi 1, 2, 5 e 6; 6, comma 1, e all'articolo 8, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 24 milioni. Alla stessa sanzione soggiace il responsabile dello stabilimento, quale definito all'articolo 2, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che non osservi la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-13;674~art10 · fonte del testo
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