Trascorso un anno dalla approvazione del rendiconto, il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, destinera' l'eventuale residuo attivo nonche' i mobili e gli strumenti tecnici eventualmente non venduti, a scopi analoghi a quelli perseguiti dal soppresso Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia.
Testo vigente dal 14 giugno 1948
