Trascorso un anno dalla approvazione del rendiconto, il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, destinera' l'eventuale residuo attivo nonche' i mobili e gli strumenti tecnici eventualmente non venduti, a scopi analoghi a quelli perseguiti dal soppresso Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia.

Testo vigente dal 14 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;667~art5 · fonte del testo