L'ENAC puo' concedere deroghe al disposto dell'articolo 3, comma 1, nel caso di aerei di interesse storico, informandone le autorita' competenti degli altri Stati membri, nonche' la Commissione europea e motivando la decisione. Oltre che nel caso previsto al comma 1, l'ENAC puo' autorizzare il singolo uso temporaneo di aerei altrimenti interdetti alla navigazione aerea dalla disciplina del presente decreto, esclusivamente nel caso di:

  • a)aerei la cui utilizzazione ha carattere tanto eccezionale da rendere ingiustificato il rifiuto alla deroga;
  • b)aerei che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzione. Le deroghe previste al comma 1 hanno efficacia nel territorio della Repubblica italiana, anche se concesse dalle autorita' competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea, per i velivoli immatricolati nel registro di detto Stato.

Testo vigente dal 18 giugno 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-05-18;66~art4 · fonte del testo