Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della navigazione interna effettuata nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, in quanto vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri, puo' prevedere con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto. Tali deroghe sono indicate nel certificato dell'unita' navale. L'Amministrazione, nell'ambito della navigazione interna effettuata nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, puo' autorizzare deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto per percorsi entro una zona geografica determinata o all'interno di zone portuali. Tali deroghe, nonche' i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato dell'unita' navale. Le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 1 e 2 sono notificate alla Commissione europea.

Testo vigente dal 20 marzo 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22~art6 · fonte del testo