All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.".

Testo vigente dal 24 marzo 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;66~art5 · fonte del testo