[1]Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente allegato VIII-bis: Allegato VIII-bis (art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a) VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

[2]===================================================================== Nome EINECS(1) CAS(2) Valore limite Osserva- Misure tran- agente di esposizione zioni sitorie professionale 3 Mg/m(3) ppm(4) Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25(5) 1(5) Pelle(6) Sino al 31 Dicembre 2001 il va- lore limite e' di 3 ppm (=9,75 mg/m3) Cloruro di 200-831 75-01-4 7,77(5) 3(5) - - vinile mo- nomero

[3]Polveri di - - 5,00(5)(7) - - - legno (1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances). (2) CAS: Numero Chemical Abstract Service. (3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio). (4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3). (5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore. (6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea. (7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".

Testo vigente dal 24 marzo 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;66~art10 · fonte del testo