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Che cosa è cambiato dal 10 giugno 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1993 al 10 giugno 2006. 697 parole tolte, 10 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Il comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' sostituito dal seguente: " 4. Fatte salve le norme piu' severe e' richiesta ricetta non ripetibile rilasciata da un medico veterinario per fornire al pubblico i seguenti medicinali:

tolto: a) medicinali, la cui fornitura o utilizzazione e' soggetta a restrizioni in applicazione delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di psicotropi o di disposizioni comunitarie;

tolto: b) medicinali per i quali il veterinario deve prendere precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per:

tolto: 1) le specie a cui e' destinato il farmaco;

tolto: 2) la persona che somministra il medicinale agli animali;

tolto: 3) il consumatore di alimenti ottenuti dall'animale trattato;

tolto: 4) l'ambiente;

tolto: c) medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici che richiedono precise diagnosi preventive o dal cui uso possono derivare conseguenze tali da rendere difficile o da ostacolare ulteriori interventi diagnostici o terapeutici;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: d) formule magistrali destinate agli animali;

tolto: e) nuovi medicinali veterinari che non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) contenenti un principio attivo la cui utilizzazione nei medicinali veterinari e' autorizzata da meno di cinque anni". All'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il Ministro della sanita' con proprio decreto stabilisce l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo della ricetta". All'art. 3, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' aggiunta la seguente frase: "; esclusi i medicinali ad azione antibiotica e chemioterapica contenenti principi attivi immessi in commercio da meno di cinque anni". All'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, dopo le parole: "gradi/giorno" e' aggiunta la seguente frase: "; alla vendita di tale medicinale si applica l'art. 32, comma 3". Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' sostituito dal seguente: " 7. Il medico veterinario, qualora il medicinale sia somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti di cui ai commi 5 e 6 quali la data in cui gli animali sono stati esaminati, identificazione del proprietario, il numero di animali trattati, la diagnosi clinica, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorita' sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione". All'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, dopo la parola "ricetta" e' aggiunta la seguente locuzione: "ove prescritta". L'art. 32, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' cosi' sostituito: " 4. Fermi restando gli obblighi di registrazione, gia' previsti dalla normativa vigente, il farmacista deve conservare, per almeno tre anni, la documentazione da cui risultino, per ogni transazione in entrata ed in uscita, le seguenti informazioni:

tolto: a) data;

tolto: b) identificazione precisa del medicinale veterinario;

tolto: c) numero del lotto di fabbricazione;

tolto: d) quantita' ricevuta o fornita;

tolto: e) nome ed indirizzo del fornitore o destinatario;

tolto: f) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonche' copia della ricetta presentata ove prescritta". All'art. 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, sono aggiunti i seguenti commi: " 6. Alla prescrizione di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia si applica il comma 3 quando le categorie di medicinali ivi elencate sono presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. 7. Fatte salve le norme piu' severe prescritte per particolari categorie di medicinali, la prescrizione di medicinali veterinari destinati ai soli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinate, e' effettuata mediante ricetta ripetibile". All'art. 37, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' aggiunta la seguente frase: ".. e sono stabiliti i casi in cui tale modello e' obbligatorio e le modalita' per le quali il modello stesso puo' essere utilizzato sia ai fini della documentazione sia in sostituzione dei registri previsti dal presente decreto, nonche' dei registri previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;66~art10 · fonte del testo