Della predetta tassa di L. 100, L. 40 verranno introitate dallo Stato mentre la rimanente somma, suddivisa in parti uguali, verra' devoluta meta' a favore del comune di Capri e meta' di quello di Anacapri, con l'impegno che venga investita in opere di carattere estetico, atte a tutelare le bellezze naturali dell'isola e ad incrementarne il turismo.

Testo vigente dal 12 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;652~art3 · fonte del testo