Art. 3
Della predetta tassa di L. 100, L. 40 verranno introitate dallo Stato mentre la rimanente somma, suddivisa in parti uguali, verra' devoluta meta' a favore del comune di Capri e meta' di quello di Anacapri, con l'impegno che venga investita in opere di carattere estetico, atte a tutelare le bellezze naturali dell'isola e ad incrementarne il turismo.
Testo vigente dal 12 giugno 1948
