Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 2000 al 1 luglio 2006. 134 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 e' ripartito in piu' lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto, e' dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, e' inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, a 80.000 euro, purche' il valore stimato complessivo dei lotti cosi' esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti.". All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' abrogato il comma 8.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;65~art4 · fonte del testo