Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1948 al 16 settembre 2010. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sulle domande incidentali di sospensione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale provvede, con ordinanza della Sezione o dell'Adunanza plenaria, entro i termini stabiliti dall'art. 36 del regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. Tuttavia, ove il Collegio lo ravvisi necessario, possono essere uditi in Camera di consiglio, gli avvocati delle parti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;642~art2 · fonte del testo
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