Art. 6 — Scuole paritarie all'estero

Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, ((...)) puo' essere riconosciuta la parita' scolastica alle scuole italiane all'estero non statali che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale. Alle scuole paritarie si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4. Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attivita' didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza, con il capo dell'ufficio consolare. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio del personale di cui all'articolo 24, comma 2, e alla sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2017 al 1 gennaio 2021. 4 parole tolte.

Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, tolto: dell'universita' e della ricercaaggiunto: ... puo' essere riconosciuta la parita' scolastica alle scuole italiane all'estero non statali che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64~art6 · fonte del testo