La Commissione di concorso, nominata con decreto del Ministro per i trasporti, e' presieduta da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado 1° e composta di dieci membri, dei quali sette, di grado non inferiore al 2°, in rappresentanza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, uno per ogni servizio, e tre, di grado non inferiore al 4°, in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali). Fungera' da segretario un funzionario di grado non inferiore al 3°. Tale Commissione giudichera' anche sull'ammissione dei candidati al concorso.
Testo vigente dal 26 dicembre 1951
