Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1948 al 26 dicembre 1951. 124 parole tolte, 81 parole aggiunte in 6 capoversi.
I candidati ammessi tolto: ai concorsi annuali di cui all'art. 2 del presente decreto, dovranno sostenere gli esami orali di idoneita', secondo i programmi che saranno stabiliti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in materia di cultura ferroviaria. L'inquadramento nel gruppo A, con le modalita' previste dal successivo art. 5, e' subordinato all'esito favorevole degli esami di idoneita'. Tale inquadramento avverra' di massima in modo da utilizzare l'agente secondo la competenza che gli deriva dalle mansioni esercitate. E' data pero' facolta' all'Amministrazione ferroviaria di utilizzare l'agente in ramo diverso qualora cio' sia nell'interesse del servizio, comunque in rapporto ai aggiunto: al concorso saranno compresi in una graduatoria formata, in base ad una votazione per i titoli posseduti alla data del decreto Ministeriale che indice il concorso, titoli da valutarsi nel seguente ordine di importanza:
aggiunto: a) qualifica ed anzianita' di grado del candidato;
aggiunto: b) rapporto informativo ed eventuali benemerenze di servizio;
aggiunto: c) anzianita' complessiva del servizio ferroviario di ruolo prestato;
aggiunto: d) titoli di studio tolto: di cui egli e' in possesso. I candidati idonei dovranno inoltre conseguire le abilitazioni prescritte per il Servizio cui saranno assegnati, nei limiti di tempo fissati dal regolamento del personale aggiunto: ed altri eventuali titoli (pubblicazioni, ecc.) presentati;
aggiunto: e) idoneita' eventualmente conseguite nei concorsi esterni od interni per posti di allievo ispettore.