L'art. 16 della legge 17 marzo 1932, n. 368, e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui sorgano, comunque, contestazioni circa il risultato delle analisi, si fara' luogo ad una revisione delle analisi stesse che sara' eseguita dall'istituto superiore di sanita', il quale all'uopo procedera' anche a tutti gli accertamenti necessari".
Testo vigente dal 10 giugno 1948
