L'ultimo capoverso dell'art. 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368, e' sostituito dal seguente: "All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta comprovante il versamento nella Sezione della tesoreria provinciale della somma di L. 3000 per ogni campione".
Testo vigente dal 10 giugno 1948
