La formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari sono assunti dall'Amministrazione, per la durata dell'intera carriera, come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione. Per le finalita' di cui al comma 1 sono previsti:

  • a)la formazione iniziale di durata di diciotto mesi;
  • b)corsi obbligatori di formazione permanente su tematiche di interesse dell'Amministrazione da tenersi almeno ogni due anni;
  • c)iniziative di aggiornamento e formazione per i dirigenti generali penitenziari su tematiche di specifico interesse professionale. Le attivita' formative dei funzionari sono effettuate a cura dell'Istituto superiore di studi penitenziari. L'Amministrazione promuove e programma anche lo sviluppo di percorsi di formazione presso le scuole delle altre amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e puo' inviare, con trattamento di missione, funzionari a seguire studi in particolari materie in Italia o presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilita' di bilancio.

Testo vigente dal 3 marzo 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63~art6 · fonte del testo