Art. 16 — Retribuzione di posizione

La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilita' esercitati e' attribuita a tutti i funzionari. Con decreto del Ministro si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e' effettuata attraverso il procedimento negoziale. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di diversa rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio e' svolto.

Testo vigente dal 3 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63~art16 · fonte del testo