Art. 16 — Contenuto della sorveglianza sanitaria
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost. - dell'art. 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 nella parte in cui prevede che il medico di fabbrica debba svolgere accertamenti preventivi anche sui lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente al lavoro. Detti accertamenti non svuotano la competenza del collegio medico specificamente previsto dall'art. 20 della legge n. 482 del 1968 per l'assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi, in quanto le leggi nn. 626 del 1994 e 482 del 1968 hanno ambiti soggettivi ed oggettivi diversi, ed operano in successione nel senso che dopo l'eventuale valutazione dell'inidoneità del medico competente per la sorveglianza sanitaria, l'invalido può richiedere l'accertamento sanitario del collegio medico previsto dall'art. 20 della legge sulle assunzioni obbligatorie, in considerazione del carattere speciale di tale normativa. Ove quest'ultimo accertamento sia favorevole all'invalido, smentendo, quindi, la valutazione del medico di fabbrica, si pone la diversa questione - la cui soluzione è rimessa all'interpretazione del giudice ordinario - dell'applicabilità della prescrizione contenuta nell'art. 20, comma quarto cit. secondo cui il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all'invalido le retribuzioni perdute. red.: R. Foglia
Art. 16 ((Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.)) · Art. 35 cost. · Art. 38 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1994 al 15 maggio 2008. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal medico competente e comprende:
tolto: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;
tolto: b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art16 · fonte del testo
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