Le disposizioni del precedente articolo e quelle dell'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, si applicano anche ai dipendenti ivi rispettivamente indicati che siano stati riassunti da un'amministrazione diversa da quella a cui appartenevano, sempreche' la riassunzione sia avvenuta in una categoria impiegatizia, per coloro che gia' avevano tali mansioni ovvero in una categoria di salariati, per coloro che prestavano servizio in tale qualita'.
Testo vigente dal 9 giugno 1948
