Nel Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, previsto dall'art. 51 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, e' incluso un membro avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.
Testo vigente dal 9 giugno 1948
