Nelle Commissioni previste dagli articoli 56 e 57 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulle pensioni di guerra, e successive modificazioni, e' incluso un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.
Testo vigente dal 9 giugno 1948
