Nelle Commissioni previste dagli articoli 56 e 57 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulle pensioni di guerra, e successive modificazioni, e' incluso un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.

Testo vigente dal 9 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;620~art1 · fonte del testo