Portabilita' del progetto di vita. Continuita' e non regressione Il diritto al progetto di vita e' garantito anche in caso di variazione, temporanea o definitiva, del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione, tenendo conto della specificita' dei contesti di riferimento. Il progetto di vita e' rimodulato in funzione della valutazione dei nuovi contesti di vita o di residenza, secondo il principio di continuita' dell'assistenza e perseguendo, per qualita', quantita' e intensita', livelli di organizzazione e di prestazioni non inferiori a quelli precedenti. Nel caso in cui la persona con disabilita' intenda proseguire il progetto di vita trasferendosi in altra regione, il progetto, nel rispetto della continuita' dell'assistenza, sara' riformulato tenuto conto del nuovo contesto territoriale e dei relativi assetti organizzativi. Il progetto di vita per la persona con disabilita' non si interrompe al compimento dell'eta' che, ai sensi della legislazione vigente, individua le persone anziane, fermo restando quanto previsto al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

Testo vigente dal 14 maggio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62~art27 · fonte del testo