Liberta' di scelta sul luogo di abitazione e continuita' dei sostegni Il progetto di vita tende a favorire la liberta' della persona con disabilita' di scegliere dove vivere e con chi vivere, individuando appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, garantendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei sostegni socioassistenziali, salvo il caso dell'impossibilita' di assicurare l'intensita', in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualita' specialistica necessaria. Al fine di dare attuazione al comma 1, i soggetti competenti alla realizzazione del progetto di vita assicurano la continuita' dei sostegni, degli interventi e delle prestazioni individuati, anche in caso di modifiche del luogo di abitazione della persona con disabilita', tenendo conto della specificita' del contesto, salvo il caso dell'impossibilita' di assicurare, in termini di appropriatezza, l'intensita' degli interventi o la qualita' specialistica necessaria.

Testo vigente dal 14 maggio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62~art20 · fonte del testo