Il primo comma dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 e' attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172, un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis. Il trattamento economico complessivo e' comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica speciale.".

Testo vigente dal 31 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62~art18 · fonte del testo