Art. 8
Con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello delle finanze, sara' determinato l'ammontare dell'aumento da apportare alla tassa di ancoraggio per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'applicazione del presente decreto. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202
4Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."
Testo vigente dal 15 luglio 1998
