Art. 1
Il Ministero della marina mercantile e' costituito dai seguenti uffici:
- 1)Direzione generale del naviglio;
- 2)Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;
- 3)Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti;
- 4)Direzione generale della pesca e del demanio marittimo;
- 5)Ispettorato generale degli affari generali e del personale;
- 6)Ispettorato tecnico. La ripartizione degli affari e dei servizi tra gli uffici di cui sopra sara' fatta con decreto del Ministro per la marina mercantile. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202
4Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."
Testo vigente dal 15 luglio 1998
