Art. 5 — Coesistenza di una o più DO o IG nell'ambito del medesimo territorio
Provvedimento abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 2010 al 12 gennaio 2017. 158 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche. E' consentito che piu' DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purche' le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. E' altresi' consentito, alle predette condizioni, che piu' IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilita' di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti. In zone piu' ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico e' consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purche' i vini DOCG:
tolto: a) siano regolamentati da disciplinari di produzione piu' restrittivi;
tolto: b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-08;61~art5 · fonte del testo
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