Per le spese previste nel presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione dei patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, fino alla concorrenza di lire 50 milioni.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
