Per le spese previste nel presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione dei patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, fino alla concorrenza di lire 50 milioni.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;608~art2 · fonte del testo