[1]L'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923, e' sostituito dal seguente: "I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro e di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:
- a)platino L. 600 per ogni saggio;
- b)oro " 500 per ogni saggio;
- c)argento " 200 per ogni saggio.
[2]I diritti dovuti per il saggio o marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi, sono calcolati sul peso degli oggetti stessi nelle misure seguenti:
- a)se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di L. 50 al grammo o frazione di grammo con un minimo di L. 500, se composti di solo platino, e di L. 1000 se composti di platino ed altri metalli preziosi;
- b)se composti di solo oro, ovvero di oro e argento, in ragione di L. 30 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 300, se composti di solo oro, e di L. 500, se composti di oro e argento;
- c)se composti di solo argento, in ragione di L. 10 al grammo, con un minimo di L. 100. Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati, saranno corrisposti in misura uguale alla quinta parte di quelli suindicati. Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auro-argentifere, e' stabilito nella misura fissa di L. 800 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc. d'oro e di argento e stabilito nella misura di L. 500 per ogni saggio d'oro e di L. 200 per ogni saggio di argento".
Testo vigente dal 8 giugno 1948
