Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1948 al 22 dicembre 2008. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, continuano ad avere applicazione anche con riferimento alle norme del presente decreto tutte le disposizioni del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, modificato con il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 206. La disposizione dell'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione, e' ulteriormente prorogata sino alla scadenza del termine indicato nel primo comma, dell'art. 1 del presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;596~art2 · fonte del testo
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