Per essere ammessi ai concorsi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, gli aspiranti dovranno avere, oltre i requisiti indicati negli articoli stessi, anche quelli generali, compreso il titolo di studio, prescritti per l'ammissione ad impieghi di ruolo del personale dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici fatta eccezione per il limite di eta' e salvo quanto disposto per il personale subalterno alla lettera c) del precedente art. 2. ((Per il personale assunto prima del 1 gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'art. 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purche' in possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1 gennaio 1939)). I criteri per la valutazione dei titoli e i programmi delle prove di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Testo vigente dal 21 maggio 1950
