Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le universita', le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonche' per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

  • a)le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
  • b)le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonche' con le competenze giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica;
  • c)la capacita' di progettare, anche tramite attivita' di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacita' e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunita' educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonche' l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettivita' e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
  • d)la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalita' di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e psicopedagogiche, nonche' a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre a indirizzare lo sviluppo delle attivita' formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. ((Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), nonche' alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative)). Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2022 al 1 gennaio 2023. 1 parola tolta, 23 parole aggiunte.

d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale. tolto: 3. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo … formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. aggiunto: Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), nonche' alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di … ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionaleaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59~art1 · fonte del testo