Art. 8 — Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
Abrogato dal 26 agosto 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
Abrogato dal 26 agosto 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 2005 al 26 agosto 2010. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari piu' rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-18;59~art8 · fonte del testo
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