Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1948 al 16 dicembre 2010. 322 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In deroga a quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, e' data facolta' alle ditte indicate nell'articolo stesso, per il solo anno 1948 e limitatamente ai contributi afferenti all'anno medesimo, di versare direttamente la somma dovuta nell'apposito conto, in quattro rate uguali, scadenti la prima entro il 5 febbraio, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1948. Le ditte che non effettuano il versamento diretto della prima rata entro il 5 febbraio 1948 sono iscritte in ruoli speciali da porre in riscossione con la procedura e le modalita' previste dall'art. 1 del decreto sopra menzionato, con inizio dalla rata di aprile 1948, abbinando l'esazione delle prime due rate in conformita' a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni. In seguito all'avvenuto versamento della prima rata entro il 5 febbraio 1948 e' sospesa l'iscrizione a ruolo dell'intero ammontare del contributo. Qualora non sia eseguito il versamento diretto della seconda, della terza o della quarta rata entro il termine, per ciascuna stabilito, si procedera' alla iscrizione dell'intero carico contributivo insoluto in ruoli speciali da porre in riscossione, secondo la procedura e le modalita' di cui al gia' citato art. 1, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, con le rate di agosto e dicembre 1948 e di febbraio 1949, a seconda che sia rimasto insoluto il versamento diretto scadente il 5 giugno, il 5 settembre o il 5 dicembre 1948. Tali ruoli sono riscossi in tre rate uguali se posti in riscossione con la rata di agosto 1948 e in unica soluzione se posti in riscossione con la rata di dicembre 1948 o con quella di febbraio 1949. Per la riscossione dei ruoli medesimi spetta agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel Comune, aumentato del 50 per cento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;59~art1 · fonte del testo
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