Art. 13 — Sistema informatico di raccolta dati
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
Abrogato dal 13 agosto 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
Abrogato dal 13 agosto 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2012 al 13 agosto 2015. 35 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-04;58~art13 · fonte del testo
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