L'indennita' di espropriazione deve essere ragguagliata al valore venale dei terreni e dei fabbricati al tempo dell'espropriazione senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o possa verificarsi in dipendenza della creazione della zona agricolo-industriale. Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni ne' il locante ne' il locatario hanno diritto ad indennita'.
Testo vigente dal 3 giugno 1948
