L'indennita' di espropriazione deve essere ragguagliata al valore venale dei terreni e dei fabbricati al tempo dell'espropriazione senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o possa verificarsi in dipendenza della creazione della zona agricolo-industriale. Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni ne' il locante ne' il locatario hanno diritto ad indennita'.

Testo vigente dal 3 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;579~art9 · fonte del testo