Per la determinazione del valore dei terreni e dei manufatti da espropriare od occupare, si terra' unicamente conto del loro valore venale al tempo dell'espropriazione o dell'occupazione, astrazione fatta dalla possibilita' della loro utilizzazione industriale e con esclusione di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche, costruite o progettate nel Porto o zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima.

Testo vigente dal 3 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art10 · fonte del testo